20.2 Sistema sanzionatorio e provvedimenti tecnici
PATENTE A PUNTI
La patente a punti è un meccanismo attraverso il quale ogni patente di guida ha un’attribuzione iniziale di 20 punti.
In caso di infrazione di particolari norme del codice della strada (attenzione: non tutte) all’automobilista verranno tolti alcuni punti.
Il numero di punti sottratti dalla patente è stabilito dalla legge e varia a seconda della gravità dell’infrazione.
Quando il conducente ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente deve sottoporsi a revisione della stessa.
Per recuperare i punti è sufficiente seguire dei corsi appositi presso un’autoscuola.
La frequenza di apposito corso consente al titolare di patente A o B di recuperare 6 punti, arrivando al massimo a 20 punti
Gli automobilisti con almeno 20 punti che non commettono infrazioni con perdita di punti hanno diritto dopo due anni a due punti di “bonus” (3 se è considerato neopatentato).
Gli automobilisti con meno di 20 punti, dopo due anni dall’ultima infrazione tornano al totale iniziale di 20.
Con i bonus si possono raggiungere un massimo di 30 punti totali.
I neopatentati (patente B conseguita da non più di tre anni) sono soggetti alla sottrazione del doppio dei punti
Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente.
La perdita di punti si ha ad esempio:
- se si superano i limiti di velocità di oltre 10 Km/h
- per il mancato rispetto di alcune norme relative alla manovra di sorpasso
- per l’uso di telefono cellulare senza auricolare o viva voce
- se si circola senza casco durante la guida quando previsto, o con casco mal allacciato
- per il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui sia derivato un incidente
- per il mancato utilizzo o l’uso improprio delle luci durante la guida
- per il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida
- per l’omesso uso di lenti durante la guida, se prescritte
- quando si gareggia in velocità su strade pubbliche
- quando di circola sulla corsia di emergenza in autostrada, al di fuori dei casi previsti
- quando si guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Non è vero che si ha:
- quando si gareggia in velocità su piste private
- per aver lasciato l’auto in sosta davanti un passo carrabile
- quando si guida senza avere con sé la patente, la carta di circolazione o il certificato di proprietà
NEOPATENTATI
I neopatentati, cioè quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, devono osservare dei limiti di velocità particolari. Non possono andare oltre i 100 km/h in autostrada e oltre i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 117 Codice della strada).
Inoltre, se commettono infrazioni che comportano la decurtazione punti, a loro saranno sottratti il doppio dei punti
IL RITIRO DELLA PATENTE
Il ritiro immediato viene disposto dagli agenti di Polizia quando accertino delle irregolarità non gravi, ad esempio:
- quando si accerti che il conducente guida con patente la cui validità è scaduta
- in caso di guida in stato di ebbrezza (comporta anche la sospensione)
- quando non si rispetta l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie o, in generale, a quelli a cui spetti;
- se il conducente non sistema correttamente il carico mal disposto, dopo invito degli organi di polizia
- se a seguito di incidente, sono derivate lesioni a persone
- quando il conducente, obbligato a sostenere un esame di revisione, non vi si è sottoposto nei termini prescritti
Non è vero che viene ritirata immediatamente quando:
- quando il conducente circola in Italia con patente rilasciata da uno stato estero in cui è residente
- quando il conducente trasporta un passeggero in stato di ebrezza
- se si circola con pneumatici di dimensioni diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione
- tutte le volte che il conducente commette una violazione che comporta una decurtazione di punti dalla patente
- quando il conducente circola senza avere con sé la carta di circolazione o il certificato di proprietà del veicolo
LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La sospensione della patente viene disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dall’Autorità Giudiziaria e consiste nel vietare di condurre veicoli per un determinato periodo.
La sospensione è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della strada; a volte, non alla prima infrazione, ma quando per 2 volte in 2 anni il conducente rifaccia la stessa irregolarità.
Ad esempio:
- quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità
- quando si supera di oltre 40 km/h il limite massimo di velocità
- si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada
- quando il conducente guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica
- quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica
- quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita
- quando il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro
- se vengono falsificati o contraffatti i documenti relativi all’assicurazione del veicolo
- in caso di temporanea perdita dei requisiti fisici o psichici
- se il titolare guida con patente di categoria diversa da quella necessaria per il veicolo condotto
Non è vero che viene disposta:
- quando il conducente circola con patente sospesa
- quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici
- quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti
- contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti
- quando si circola senza avere con sé la patente di guida
- quando si circola con patente illeggibile o deteriorata
- quando, a richiesta degli agenti, non si è in grado di esibire il segnale mobile di pericolo
- quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali
- quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili
- quando non si è pagato nei termini il bollo dell’auto
LA REVISIONE DELLA PATENTE
La revisione della patente viene disposta dal Prefetto e dalla Motorizzazione Civile.
Può essere disposta con l’obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica per verificare se permangono ancora i requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi) e le capacità tecniche quindi conoscenza della segnaletica e capacità di guidare correttamente per continuare a mantenere la patente posseduta.
L’esito negativo della visita medica o dell’esame di idoneità comporta la revoca definitiva della patente di guida.
Nel caso di mancanza provvisoria dei requisiti psico-fisici si ha, invece, la sospensione della patente, fino al recupero dei requisiti.
Può essere disposta:
- quando si è commesso un incidente grave (che ha provocato lesioni a persone)
- a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
- a seguito di azzeramento dei “punti” della patente di guida
REVOCA DELLA PATENTE
Viene disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dal Giudice e consiste nell’annullamento permanente della patente.
Viene disposta:
- se si guida nonostante sia stata disposta la sospensione della patente
- quando il conducente, in autostrada, inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contro mano
- per perdita permanente dei requisiti fisici o psichici;
- quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali;
- quando la patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da uno Stato estero
- quanto il titolare, sottoposto ad esame di revisione, risulti non più idoneo
Non è vero che viene disposta:
- quando il conducente guida con patente scaduta di validità
- non porta con se la patente
- quando il conducente guida senza lenti correttive quando prescritte