23.1 Responsabilità civile e penale connesse al sinistro stradale
RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA
Chiunque circoli con un veicolo, in conseguenza del proprio comportamento di guida è assoggettato a delle responsabilità: civile, penale e amministrativa.
RESPONSABILITÀ CIVILE
La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è basata sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito e consiste nell’obbligo di rimborsare i danni causati sia alle persone che alle cose e agli animali a causa del sinistro stesso.
Obbliga il responsabile, o chi per lui (l’impresa assicuratrice), al risarcimento (con pagamento in denaro) dei danni causati.
Grava sul conducente e sul proprietario del veicolo.
Non grava sul proprietario se dimostra che il veicolo è stato usato contro la sua volontà, ad esempio in caso di furto.
E’ indipendente dalle responsabilità penale e amministrativa.
Non è vero che è esclusa in caso di morte del danneggiato, che è aggravata dalla mancata copertura assicurativa e che grava in qualche maniera sull’impresa assicuratrice.
Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale:
- si libera dell’obbligo se risarcisce il danno, può quindi accordarsi con il danneggiato circa il valore del risarcimento senza far intervenire l’impresa assicuratrice
- può far riparare il proprio autoveicolo
- può farsi assistere da un consulente di infortunistica stradale
- non è tenuto a chiedere l’intervento degli organi di polizia se non vi sono danni alle persone
Non è vero che può chiedere la revoca della patente come alternativa o che si libera da ogni forma di responsabilità penale pagandone l’ammontare in denaro.
RESPONSABILITÀ PENALE
La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è personale e perciò a carico solo del conducente. Essa sorge:
- qualora vengano violate norme del codice penale
- se il sinistro provochi lesioni gravi a persone
- in caso di omicidio colposo
Non è vero che sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato
La responsabilità penale è esclusa:
- quando il fatto non sia considerato un reato
- quando il fatto dipenda da causa di forza maggiore
- quando vi siano danni involontari alle sole cose
Non è vero che si esclude quando ci sia stato il risarcimento del danno o quando si sia prestato soccorso alla vittima.
Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale:
- è soggetto alle pene previste dal Codice Penale
- è tenuto al risarcimento dei danni
- qualora abbia violato norme del Codice della strada è soggetto anche a responsabilità amministrativa e quindi alle relative sanzioni
- può incorrere nella sospensione, revoca o nella revisione della patente di guida
Non è vero che è sempre soggetto all’arresto preventivo e che non può continuare a guidare veicoli della stessa categoria.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Abbiamo visto che chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal codice penale ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Se ha violato anche norme del codice della strada è soggetto a responsabilità amministrativa e quindi alle relative sanzioni.