17.1 Ingombro della carreggiata

17.1 Ingombro della carreggiata

INGOMBRO DELLA CARREGGIATA E CADUTA O SPARGIMENTO DI MATERIE VISCIDE, INFIAMMABILI O COMUNQUE PERICOLO

Nel caso di ingombro della carreggiata (caduta del carico, veicoli fermi, spargimento di sostanze) il conducente deve, tra l’altro:

  • informare l’ente proprietario della strada o un organo di polizia,
  • nei casi previsti presegnalare l’ostacolo mediante il segnale mobile di pericolo o di veicolo fermo (triangolo)
  • eseguire segnali manuali per impedire il transito dei veicoli dalla parte dove non è stato posto il segnale mobile di pericolo.

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