22.2 Guida in stato di ebbrezza (alcol e droghe)
GLI EFFETTI DELL’ALCOL SULLA GUIDA
La presenza di alcol nel sangue ha diversi effetti sull’organismo: annebbiamento delle facoltà mentali, distrazione, stordimento, esaltazione, perdita di riflessi, dell’equilibrio, dell’attenzione, dell’acutezza visiva, della percezione delle distanze, della forza muscolare eccetera. Funzioni che, al contrario, sono necessarie e indispensabili quando ci si guida, un’attività che per la sua complessità e la sua potenziale pericolosità impone al conducente la massima attenzione e la massima prontezza di riflessi.
Gli effetti dell’alcol sull’organismo – ancorché diversi da persona a persona e influenzati dalle circostanze al contorno (stanchezza fisica, stato di digiuno, massa muscolare, metabolismo eccetera) – dipendono essenzialmente dalla quantità di alcol che circola nel sangue e che si misura in grammi di alcol per ogni litro di sangue.
La letteratura scientifica ha così schematizzato gli effetti dell’alcol sull’organismo:
- Quando la quantità di alcol arriva attorno a 0,5 g/l la guida diventa insicura, si ha difficoltà a mantenere la corretta traiettoria, si ha difficoltà a percepire e a leggere la segnaletica stradale;
- Quando la quantità di alcol nel sangue arriva attorno a 0,8-1 g/l si ha difficoltà a percepire il pericolo;
- Quando la quantità di alcol nel sangue raggiunge un livello di 1,5 g/l si perde la coordinazione dei movimenti e si diventa inconsapevoli dei pericoli;
- Quando la quantità di alcol nel sangue arriva attorno a 2,5 g/l si ha difficoltà a restare eretti e svegli.
Dato che, come detto, la guida richiede molta attenzione e prontezza di riflessi, il Codice della strada sanziona molto severamente chi si mette al volante dopo avere assunto sostanze alcoliche.
L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA
Lo stato di ebbrezza può essere accertato dalle forze dell’ordine in tre modalità:
- con un etilometro omologato e revisionato;
- accompagnando il conducente in una struttura sanitaria nel caso di assenza di etilometro e in presenza di evidenti sintomi di ebbrezza.
L’ETILOMETRO
È lo strumento che consente alle forze di polizia di rilevare la presenza di alcol nel sangue e di misurarne la quantità, il cosiddetto “tasso alcolemico”. È un apparecchio elettronico che misura la quantità di alcol emessa attraverso il respiro (bisogna soffiare in un apposito boccaglio) e che è indirettamente in grado di determinare la quantità di alcol presente nel sangue. L’etilometro deve essere omologato dalle autorità competenti e revisionato periodicamente da laboratori di taratura accreditati.
TRE LIVELLI DI ALCOL E QUATTRO POSSIBILI SITUAZIONI
La legge individua tre livelli di tasso alcolemico (TA), cioè di quantità di alcol nel sangue, individuando, dunque, quattro possibili situazioni:
- TA fino a 0,5 g/l;
- TA superiore a 0,5 g/l ma non superiore a 0,8 g/l;
- TA superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l;
- TA superiore a 1,5 g/l.
Nelle prime due situazioni, la violazione della norma è punita con una semplice sanzione amministrativa (e, eventualmente, una o più sanzioni accessorie).
Nelle situazioni più gravi, invece, la violazione della norma è considerata un reato. Quindi, oltre alla multa (ammenda), le forze dell’ordine procedono con una denuncia penale. La norma prevede l’arresto, il giudizio in un tribunale in composizione monocratica (ossia con un singolo giudice) e, nelle situazioni più gravi, la revoca della patente e la confisca del mezzo.
LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
La legge individua poi alcune circostanze considerate particolarmente gravi, in cui le conseguenze dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza possono essere più pesanti:
- conducente professionale;
- conducente di età inferiore a 21 anni;
- conducente in possesso di patente da meno di tre anni (neopatentato);
- conducente che ha provocato un incidente stradale;
- condizioni notturne (tra le ore 22 e le ore 7);
- guida di ciclomotore o motoveicolo.
1. GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO FINO A 0,5 G/
In questa situazione scatta una semplice multa. Ma solo per i conducenti professionali, i minori di 21 anni e chi è in possesso della patente da meno di tre anni (neopatentati). La multa è di 168 euro (336 euro in caso di incidente) con perdita di cinque punti dalla patente (10 per i neopatentati).
2. GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5G/L, MA NON SUPERIORE A 0,8 G/L
Non è un reato
- Sanzione: 543 euro (1.086 in caso d’incidente stradale)
- Punti: 10
- Sospensione della patente: 3-6 mesi (6-12 mesi in caso d’incidente)
- Revoca della patente: no
- Fermo amministrativo del veicolo: 180 giorni solo in caso d’incidente
- Sequestro del veicolo: no
Conducenti professionali, i minori di 21 anni e i neopatentati (in possesso di patente da meno di tre anni):
- Sanzione: 724 euro (1.448 in caso di incidente)
- Punti: 10 punti (20 per i neopatentati);
- Sospensione della patente: 4-8 mesi (8-16 in caso d’incidente)
- Revoca della patente: no
- Fermo amministrativo del veicolo: 180 giorni solo in caso d’incidente
- Sequestro del veicolo: no
3. GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 G/L MA NON SUPERIORE A 1,5 G/L
È un reato. Ciò significa che chi accerta il reato lo denuncia all’autorità giudiziaria e il reo sarà giudicato in tribunale da un giudice monocratico:
- ammenda diurna (7-22): 800-3.200 euro (1.600-6.400 in caso d’incidente)
- ammenda notturna (22-7): 1.067-4.800 euro (2.134-9.600 in caso di incidente)
- arresto: fino a 6 mesi (fino a 12 in caso d’incidente)
- punti: 10 punti (20 per i neopatentati)
- sospensione della patente: 6-12 mesi (12-24 in caso d’incidente)
- revoca della patente: no
- fermo amministrativo del ciclomotore o del motoveicolo: no
- fermo amministrativo dell’auto: 180 giorni solo in caso d’incidente.
- sequestro del motoveicolo o del ciclomotore: sì
- sequestro dell’auto: no
Conducenti professionali, i minori di 21 anni e i neopatentati (in possesso di patente da meno di tre anni):
- ammenda diurna (7-22): 1.067-4.267 euro (2.134-8.534 in caso d’incidente)
- ammenda notturna (22-7): 1.423-6.400 (2.846-12.800 in caso di incidente)
- arresto: fino a 9 mesi (fino a 18 in caso d’incidente)
- punti: 10 punti (20 per i neopatentati)
- sospensione della patente: 8-18 mesi (16-36 in caso d’incidente)
- revoca della patente: no
- sequestro del motoveicolo o del ciclomotore: sì (no se il mezzo appartiene a persona estranea)
- sequestro dell’auto: no
- fermo amministrativo del ciclomotore o del motoveicolo: no
- fermo amministrativo dell’auto: 180 giorni solo in caso d’incidente.
4. GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L
È un reato. Ciò significa che chi accerta il reato lo denuncia all’autorità giudiziaria e il reo sarà giudicato in tribunale da un giudice monocratico:
- ammenda diurna (7-22): 1.500-6.000 euro (3.000-12.000 in caso d’incidente)
- ammenda notturna (22-7): 2.000-9.000 euro (4.000-18.000 in caso di incidente)
- arresto: 6-12 mesi (12-24 in caso d’incidente)
- punti: 10 punti (20 per i neopatentati)
- sospensione della patente: 12-24 mesi se non c’è recidiva e non c’è incidente
- revoca della patente: se recidivo nel biennio (sempre in caso d’incidente)
- sequestro del motoveicolo o del ciclomotore: sì
- sequestro dell’auto: si (no se l’auto appartiene a persona estranea)
Conducenti professionali, i minori di 21 anni e i neopatentati (in possesso di patente da meno di tre anni):
- ammenda diurna (7-22): 2.000-8.000 euro (4.000-16.000 in caso d’incidente)
- ammenda notturna (22-7): 3.000-12.000 euro (6.000-24.000 in caso di incidente)
- arresto: 8-18 mesi (16-36 in caso d’incidente)
- punti: 10 punti (20 per i neopatentati)
- sospensione della patente: 16-36 (se non c’è incidente)
- revoca della patente: sì
- sequestro del motoveicolo o del ciclomotore: sì
- sequestro dell’auto: si (no se l’auto appartiene a persona estranea)
IL RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO
È un reato. Ciò significa che chi accerta il reato lo denuncia all’autorità giudiziaria e il reo sarà giudicato in tribunale da un giudice monocratico:
- ammenda: 1.500-6.000 euro
- arresto: 6-12 mesi
- punti: 10 (20 per i neopatentati)
- sospensione della patente: 6-24 mesi
- revoca della patente: se recidivo
- sequestro del motoveicolo o del ciclomotore: sì
- sequestro dell’auto: si
Conducenti professionali, i minori di 21 anni e i neopatentati (in possesso di patente da meno di tre anni):
- ammenda: 2.000-8.000 euro
- arresto: 8-18 mesi
- punti: 20 per i neopatentati
- sospensione della patente: 6-24 mesi
- revoca della patente: se recidivo
- sequestro del motoveicolo o del ciclomotore: sì
- sequestro dell’auto: si
LA PENA SOSTITUTIVA
Tranne il caso in cui sia lo stesso imputato a rifiutarla, nei casi in cui chi ha commesso il reato non abbia provocato anche un incidente stradale, la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite dal giudice con un lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività “da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni oppure presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o in centri specializzati nella lotta alle dipendenze”.
Per convertire la pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità si applica la seguente equivalenza: 1 giorno di lavoro = 250 euro. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Attenzione, però, il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena solo una volta.